venerdì 20 novembre 2009

SOGIN: Sarà una udienza decisiva



“”Il decreto 27.11.2008 del Ministero dello Sviluppo economico è illegittimo perché, in contrasto con il decreto legge 17/3/95 n. 230, non prevede la definitiva bonifica del sito di Bosco Marengo, il suo rilascio privo di vincoli di natura radiologica, in quanto non prevede il conferimento in ottemperanza alla legge 314 dei rifiuti al Deposito nazionale: inesistente, neppure individuato.
Dunque i materiali radioattivi già presenti a Bosco, insieme a quelli derivanti dallo smantellamento dell’impianto, verrebbero immobilizzati all’interno di locali assolutamente inidonei, ipotesi che una Valutazione di impatto ambientale escluderebbe, e rappresenterebbero un ulteriore e ingiustificato gravissimo pericolo per l’ambiente e per la salute di Bosco Marengo e Alessandria (ex articolo 32 della Costituzione). “”


“”Il decreto D.M. 2/12/2004 dispone che SOGIN debba provvedere alla disattivazione dell'impianto di Bosco Marengo solo dopo aver realizzato il deposito nazionale per i rifiuti radioattivi e condizionatamente alla realizzazione di tale deposito (SOGIN deve infatti “provvedere alla disattivazione accelerata di tutte le centrali e altri reattori nucleari, e degli impianti del ciclo del combustibile nucleare dismessi entro venti anni, procedendo direttamente allo smantellamento fino al rilascio incondizionato dei siti ove sono ubicati gli impianti. Il perseguimento di questo obiettivo e i tempi sono condizionati dalla localizzazione e realizzazione in tempo utile del deposito nazionale provvisorio o definitivo dei rifiuti radioattivi”). “”

“”Lo stoccaggio (anche provvisorio) di rifiuti radioattivi di qualunque categoria deve essere effettuato, fino alla realizzazione del Deposito nazionale, in siti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio (come previsto dall'art. 3, comma 1 bis, richiamato dall'art. 1, comma 99, della L. 239/04), in ragione delle accertate caratteristiche geomorfologiche del terreno e in relazione alle condizioni antropiche del territorio (come previsto dall'art. 1 del D.L. 314/2003, richiamato dall'art. 3, comma 1 bis, del medesimo D.L.). “”


“”La VIA, era (ed è) strettamente indispensabile essendo in progetto la realizzazione di un impianto per il trattamento e lo stoccaggio di rifiuti radioattivi (previsto per un tempo indeterminato e comunque superiore a 10 anni) in un sito la cui idoneità non è stata valutata né comparata con altri siti; la VIA è altresì strettamente necessaria nel caso di specie per consentire la preventiva verifica degli effetti degli sversamenti autorizzati e per confrontare le opzioni alternative alle modalità di dismissione autorizzate (ivi compresa l'opzione di smantellamento con “immissioni 0” ed in unica fase). “”

“”SOGIN oltre ad aver stipulato il contratto d'appalto per la realizzazione della fase I della dismissione in questione (con le relative specifiche tecniche) prima di aver ottenuto l'autorizzazione dal Ministero, ha pure iniziato i lavori in questione senza attendere le approvazioni che l'ISPRA deve necessariamente rendere sugli elaborati progettuali tutti: è escluso che i lavori in questione siano stati legittimamente intrapresi e che si stiano svolgendo in sicurezza, perché non è comprovato agli atti di causa che è stata effettuata la preventiva verifica da parte dei competenti organi tecnici e consultivi dell’amministrazione resistente dei relativi “progetti (che) dimostrano la rispondenza ai fini della sicurezza nucleare e della protezione sanitaria”, come prescritto dal predetto art. 41 del d.lgs. n. 230/1995. “”



Sarà una udienza decisiva, previa verificazione tecnica, quella del 17 dicembre davanti al Tar Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, per il nostro ricorso contro Ministero dello sviluppo economico, SOGIN Società Gestione Impianti Nucleari e ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, per l’annullamento, previa sospensione, del decreto ministeriale che, in alternativa al deposito nazionale ultrasicuro per millenni, autorizza contro legge a Bosco Marengo (Alessandria) la costruzione, già di per sé rischiosa per lavoratori e territorio, di un insicuro deposito di scorie nucleari da stoccarsi pericolosamente (attentati, terremoto, falde acquifere ecc.) almeno fino al 2020 secondo la Regione e secondo la Sogin per un periodo del tutto indeterminato. Senza ipocrisie: sarebbe un deposito definitivo. Dove tombare centinaia di fusti radioattivi vecchi e nuovi. In un sito assolutamente inidoneo neppure per uno stoccaggio temporaneo: sia per le condizioni antropiche del territorio (densità popolazione) sia per le caratteristiche geomorfologiche del terreno (sismico, con falde), come dimostrerebbero agevolmente le (omesse) indagini geotecniche e il (mancato) assoggettamento alla valutazione di impatto ambientale VIA.
La pronuncia del Tar diventerà un precedente con enorme valenza per tutto il territorio nazionale. Se a noi favorevole, ad essa si potranno appellare tutti i siti italiani che hanno ereditato i rifiuti nucleari delle centrali dismesse. Soprattutto la sentenza del Tar metterà in discussione l’intera strategia nucleare del Governo, come affermato dallo stesso.
Il ricorso al Tar Piemonte era stato presentato nell’aprile scorso, tramite l’avvocato Mattia Crucioli, da parte di Medicina democratica, Comitati, Legambiente, Pronatura e tre consiglieri regionali (Deambrogio, Comella, Moriconi), poi sostenuto da una entusiasmante sottoscrizione popolare, con l’aiuto di Beppe Grillo, senza alcuna partecipazione dei Comuni, anzi, avendo attivamente contro il Comune di Bosco Marengo, la Provincia di Alessandria e la Regione Piemonte. Addirittura il Governo ha mandato in campo l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, con l’intimidazione che se viene accolto il nostro ricorso… gli utenti dovranno sopportare maggiori costi.
Contro il ricorso la Sogin, cioè il Governo, si era opposta con una infinità di pretesti e cavilli in tutte le sedi, ma subendo ben due sentenze del Tar e una del Consiglio di Stato. Il tentativo della Sogin, con uno stuolo di avvocati famosi e super pagati, era di scippare, di spostare la sede processuale da Torino a Roma, sede ritenuta vicina alla propria sfera di influenza, e comunque di rinviare in continuazione la sentenza definitiva. Né va sottovalutato il tentativo di “prenderci per fame” così dilatando i costi del procedimento, disegno rintuzzato dalla eccezionale sottoscrizione popolare. Tale strategia, malgrado le ipotesi di reato presentate nell’esposto di Medicina democratica alla Procura della Repubblica di Alessandria, ha però consentito alla Sogin di avviare i lavori di smantellamento dell’impianto nucleare di Bosco Marengo, di trattamento-condizionamento-stoccaggio di materiali radioattivi, con sversamento degli stessi nell’ambiente sia sotto forma di effluenti liquidi (l’esondabile rio Lovassina) sia di effluenti aeriformi, con gravissimo pericolo per il territorio circostante e per l’incolumità della salute pubblica delle generazioni presenti e future. Lavori illegittimi, senza VIA e addirittura privi delle prescritte preventive approvazioni ISPRA, iniziati perfino tramite un contratto di appalto precedente la contestata autorizzazione ministeriale; dunque lavori carenti in sicurezza nucleare e protezione sanitaria. Lavori che chiediamo siano immediatamente sospesi: l’impianto di Bosco deve essere mantenuto in “custodia protettiva passiva”, alla quale per legge è obbligata la Sogin, in sicurezza come è avvenuto finora, in attesa dell’individuazione dell’idoneo deposito nazionale previsto dalla legge dove confluire le scorie di Alessandria e degli alti impianti italiani, cioè con il rilascio del sito esente da vincoli di natura radiologica, prato verde, senza deposito.
In definitiva, mentre il Parlamento approvava il rilancio governativo del nucleare in Italia, l’obbiettivo nazionale tanto del ricorso al Tar che dell’esposto alla Procura era triplice: affermare in nome di tutti gli ex siti nucleari l’illegalità dello smantellamento degli impianti per trasformarli in depositi definiti “temporanei” “a tempo indeterminato”, cioè definitivi, nonché rivendicare invece la realizzazione -prevista dalla legge- di un deposito nazionale ultrasicuro per millenni, e infine affermare inequivocabilmente l’assurdità di proporre nuove centrali nucleari senza aver neppure risolto l’eredità delle vecchie.

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